(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 110 del
                          21 dicembre 1999)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Veneto,  riconosce  la  pace e lo sviluppo quali
diritti  fondamentali  della  persona e dei popoli, in coerenza con i
principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che
sanciscono  la  promozione  dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle
liberta' democratiche e della cooperazione internazionale.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 la Regione promuove i
diritti  umani,  la  cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo,
mediante  iniziative  culturali  e  di  informazione,  di ricerca, di
educazione,  di  cooperazione  decentrata  e  di aiuto umanitario. In
particolare,  nei  Paesi  internazionalmente  riconosciuti  in via di
sviluppo,  contribuisce  al mantenimento dell'identita' culturale, al
soddisfacimento   dei  bisogni  primari  favorendo  l'autosufficienza
alimentare,   la   conservazione   dell'equilibrio  ecologico  e  del
patrimonio     ambientale,     l'innalzamento     delle    condizioni
igienico-sanitarie,  l'avanzamento  del  livello  di  istruzione e il
miglioramento   della   condizione   femminile  e  dell'infanzia,  la
promozione  delle  pari  opportunita'  tra  uomo e donna nel rispetto
delle  differenze  etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione
preventiva  della  immigrazione  mediante  interventi  di sostegno in
campo economico, sociale e culturale.